ASSOCIAZIONE CO.ME.TE. STATUTO

S T A T U T O

Articolo 1 COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE Co.Me.Te.

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 42/2002 e delle norme del codice civile in tema di

associazioni, è costituita l’Associazione culturale di Consulenza, Mediazione e Terapia denominata “Co.Me.Te.”, con

sede in Firenze via Masaccio n. 175, c/o l’Istituto di terapia familiare de Bernart di Firenze, che ha durata a tempo

Articolo 2 NATURA E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Co.Me.Te. è un centro specializzato nella separazione, nell’affidamento dei figli e nei problemi familiari

con implicazioni di tipo giuridico, nonché nelle tematiche attinenti al conflitto in ambito istituzionale e familiare.

L’Associazione si propone di collaborare insieme agli operatori della giustizia e della scuola per affrontare i problemi

degli utenti, così da potenziare reciprocamente le rispettive competenze.

L’attività dell’Associazione Co.Me.Te. si rivolge ai seguenti ambiti di intervento:

– la mediazione familiare e la mediazione dei conflitti in ambito familiare ed istituzionale ( scuola, comunità, enti e/o

associazioni)per come tali interventi sono definiti dallo Statuto e dalle deliberazioni dell’ A.I.M.S.,Associazione

– la perizia d’ufficio, nei casi di maltrattamento e di abuso sessuale, con particolare interesse a promuovere la pratica

della cosiddetta “perizia-intervento” per come essa è descritta nella letteratura in materia;

– l’Associazione si occupa, inoltre, di promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione e di ricerca

sull’evoluzione storico-giuridico e psico-sociale del sistema familiare, sulle patologie delle dinamiche familiari, sulla

devianza minorile, sull’emarginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali

esistenti; studi e ricerche sono finalizzati a fornire all’individuo coinvolto nel contesto “psico-giuridico” un’informazione

completa e globale che, attraverso la competenza di esperti qualificati nei vari settori, possa offrirgli la possibilità di

l’Associazione si occupa, infine, di promuovere, attivare, coordinare e gestire attività di formazione rivolta al

personale della scuola, di enti giuridici pubblici e privati.

A tal fine l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

− Promuovere, coordinare e gestire consulenza e formazione ai soci per rendere più efficaci i loro interventi;

− Promuovere e coordinare l’aggregazione di quanti condividono le idee ed i programmi dell’Associazione ed

− Partecipare, nelle cooperative sociali, coadiuvandone le attività per uno sviluppo delle cooperative stesse,

tramite affiliazioni e collaborazioni con altre Organizzazioni Non Governative o Istituzioni pubbliche e private italiane ed

− Promuovere un’attiva collaborazione con Istituti di Terapia Familiare per ciò che riguarda la formazione, la

− Progettazione e aggiornamento periodico del sito web dell’Associazione Culturale Co.Me.Te con lo scopo di

divulgare informazioni ed iniziative inerenti alle attività dell’Associazione e più in generale all’ambito psico-giuridico;

− Promozione di pubblicazioni di soci e proprie pubblicazioni relative all’ambito dell’Associazione stessa;

− Organizzazione e promozione di convegni;

− “auto-formazione” degli associati;

− attività di studio per ricerca e intervento in ambito multiculturale, con particolare interesse all’integrazione delle

norme e del diritto propri delle rispettive culture.

Articolo 5 ASSOCIATI

L’Associazione Co.Me.Te. è aperta a tutti, senza distinzione di razza, lingua e religione. Si può appartenere

all’Associazione Co.Me.Te in qualità di:

– soci ordinari;

– soci onorari.

Possono diventare soci ordinari tutti coloro i quali, nelle singole discipline, coltivano e perseguono gli interessi e le

finalità scientifiche e culturali della Associazione, comprovati da specifico curriculum.

I soci onorari sono scelti tra le personalità di chiara fama che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo e alla

conoscenza dei problemi attinenti agli interessi dell’Associazione stessa.

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida gli scopi che essa persegue può fare

domanda scritta e motivata, presentando il proprio curriculum, al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione sulla

base delle motivazioni esposte dal richiedente.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le

cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Articolo 6 QUOTA DI ISCRIZIONE

I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal

Consiglio Direttivo. Possono essere soci le persone, fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata

dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita

dal Consiglio. Nella domanda, l’interessato dovrà dichiarare di aver preso lettura del presente Statuto, di condividerne gli

scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin

tanto che resterà iscritto all’Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà con suo insindacabile giudizio circa l’ammissione

o meno a socio.

Articolo 7 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio,

l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’art.24 del codice Civile. Le

quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le

cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma

gratuita e libera, dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. .

Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal

termine di ciascun anno. Nei confronti dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un

anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno due anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque

causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione può essere promossa dal Consiglio Direttivo

proposta di esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio

Direttivo. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al socio escluso. Questi,

entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del

provvedimento di esclusione al Consiglio Direttivo ovvero al Collegio dei revisori se esistente. Il Consiglio Direttivo,

sentito l’interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o

confermando il provvedimento dell’Assemblea.

Articolo 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

• l’Assemblea degli associati

• il Consiglio direttivo

• il Presidente

• il Collegio dei revisori (nel caso in cui l’Assemblea dei soci ordinari decidesse di avvaletrsi della facoltà di

nominarlo)

Articolo 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la

sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede dal Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno e tutte le

volte che sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio direttivo, o dal VicePresidente nell’inerzia del Presidente,

ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli associati. La convocazione è

fatta perlomeno con avviso affisso presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data prefissata, e con ogni

altro mezzo che il Consiglio direttivo deciderà di adottare. Nell’avviso deve essere indicato il luogo e l’ora dell’adunanza

oltre ovviamente agli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio direttivo e su tutte le questioni ad essa

riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in

seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ciascun associato può intervenire all’Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega

scritta. Ciascun associato non può rappresentarne più di due.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie

che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell’incarico ricoperto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e ne

è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno

degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale

firmato dal Presidente e dal Segretario.

1- L’Assemblea ordinaria delibera:

1) sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente,

dell’avanzo o disavanzo di gestione,

2) sull’ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;

3) sulla nomina dei componenti l’organico amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;

4) sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

5) su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto;

6) dotazione di regolamenti;

2- L’Assemblea straordinaria delibera:

a. sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo;

b. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;

c. sul trasferimento di sede.

Articolo 10 RUOLO E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da tre a nove. La

nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, spetta all’Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita. Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso

delle spese sostenute per adempiere ai loro incarichi o funzioni.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed il Tesoriere. La firma

speciale e la rappresentanza dell’Associazione sono devolute al Presidente e in caso di sua assenza al Vice Presidente

del Consiglio Direttivo. Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente ed ai singoli Consiglieri la gestione ordinaria

dell’Associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio

direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o,

in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglieri, e comunque una volta all’anno per

deliberare in ordine il bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente, o, in

mancanza, dal membro più anziano del Consiglio. I Verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a

responsabilità del Presidente del Consiglio, vengono letti seduta stante e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione, essendo di competenza loro tutto ciò che per la legge e per Statuto non è espressamente riservato

alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Articolo 11 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il Consiglio direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa

approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che

va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre

il 30 giugno dell’anno successivo. E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione,. gGli

eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal

presente Statuto.

Articolo 12 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L’Assemblea ordinaria degli associati ha la facoltà di nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i

non associati. Nel caso venisse adottata tale disposizione, essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano

sull’amministrazione dell’associazione e sull’osservanza del presente Statuto.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 13 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche e il patrimonio dell’Associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie,

sono costituiti da:

a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate

al funzionamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Eventuali finanziamenti ottenuti per l’attuazione di Progetti elaborati da soci, verranno gestiti da un’apposita

commissione di cui faranno parte solo i soci che hanno partecipato alla elaborazione dei progetti medesimi e ne

cureranno l’attuazione. Gli stessi hanno l’obbligo di presentate preventivamente il/i Progetto/i al Comitato direttivo e di

rendicontarlo successivamente allo stesso.

Articolo 14 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale

ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Articolo 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea, con la maggioranza

dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone

gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.

383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE dott. Giancarlo Francini

IL SEGRETARIO dott.ssa Cristina Lorimer